Statuto dell'Associazione Italiana Guardiani di Zoo

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Statuto Associazione Italiana Guardiani di Zoo

Art. 1

Fondazione

Si fonda col presente Statuto l’Associazione avente il nome di “Associazione Italiana Guardiani di Zoo” (A.I.G.ZOO), via Borgo Albanese, 8 51100 Pistoia. L’associazione è a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

Art. 2

Descrizione ruolo del guardiano di zoo

Il guardiano di zoo è colui che si occupa della gestione e del benessere degli animali domestici e selvatici ospitati all’interno di strutture zoologiche, acquari, riserve naturali, centri recupero animali selvatici (pubbliche o private).
I compiti che deve svolgere sono i seguenti:
• occuparsi del benessere fisico e psicologico degli esemplari attraverso la gestione e la cura giornaliera;
• creare e somministrare gli arricchimenti, in base agli accordi presi con la dirigenza della propria struttura;
• organizzare ed effettuare le sessioni di training per ogni specie, in base agli accordi presi con la dirigenza della propria struttura;
• gestire e controllare le aree, interne ed esterne, adibite ad ospitare le specie animali;
• fornire assistenza e collaborazione nei casi di “fuga degli animali”, in base ai piani d’emergenza concordati con la dirigenza della propria struttura;
• promuovere e divulgare al pubblico le conoscenze scientifiche e di salvaguardia delle specie ospitate, in base agli accordi presi con la dirigenza della propria struttura.

Art. 3

Descrizione e scopi dell’Associazione

L’AIGZOO è una associazione che riunisce tutti i guardiani zoo che lavorano in una struttura zoologica , acquario, riserva naturale o centro recupero animali selvatici.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
• riunire tutti i guardiani di zoo a livello nazionale;
• definire il ruolo del guardiano di zoo;
• creare un mezzo per facilitare la professionalizzazione dei guardiani di zoo tramite l’organizzazione di eventi, convegni, corsi e workshop;
• instaurare una rete di comunicazione e di collaborazione sia tra i guardiani di zoo italiani che con i keeper degli altri paesi, al fine di apprendere conoscenze e informazioni per raggiungere i più alti standard di eccellenza nella gestione degli animali accuditi;
• sostenere e promuovere la conservazione della fauna selvatica negli ambienti naturali, attraverso il finanziamento di progetti in-situ.

Art. 4

Sede associazione

La sede dell’associazione è fissata presso via Borgo Albanese, 8  51100 Pistoia.

Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statuaria.

Art. 5

Esercizio sociale e bilancio

L’anno sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo (Art. 9 e 10) è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci secondo quanto previsto dallo statuto (Art.11).

Art. 6

Ammissioni

Sono ammessi all’interno dell’Associazione in primis tutti coloro che ricoprono il ruolo di guardiano di zoo in una struttura zoologica, acquario, riserva naturale o centro recupero animali selvatici e coloro che, a votazione del Consiglio Direttivo, potrebbero ricoprire un ruolo attivo all’interno dell’associazione.
Saranno inoltre ben accetti studenti, ricercatori e chi potrà contribuire attivamente allo scopo istituzionale.
Tutti coloro che entrano a far parte dell’Associazione sono tenuti a rispettare i regolamenti al suo interno.

Art. 7

I soci

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo (da qui in poi C.D.) dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il C. D. esamina le domande presentate entro due mesi e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo. Tutti i Soci sono effettivi e hanno pari diritti; come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.
I Soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal C. D..

Art. 8

Perdita carica Socio

La carica di membro, all’interno dell’associazione, si può perdere per le seguenti motivazioni:
• Decesso
• Dimissioni
• Negligenza
• Morosità
La radiazione può essere decisa dal C.D. in caso comprovato di negligenza previa votazione da parte dei membri e successivamente comunicata al Socio.
L’interessato potrà difendersi, entro un mese dalla comunicazione, a voce, con raccomandata A/R o per via telematica. Il C.D. ha 20 giorni di tempo per decidere se persistere nella radiazione.

Art. 9

Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:
• L’Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo associativo
L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione; ha il compito di indicare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività associativa. Le sue delibere, adottate a maggioranza assoluta dei voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente statuto e dai regolamenti, vincolano gli altri organi associativi e tutti i membri. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
• il Presidente;
• il Vicepresidente;
• il Segretario;
• 4 Consiglieri.

Art. 10

Descrizione del ruolo del Consiglio Direttivo

Il C. D. è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
I membri del C.D. sono:
• il Presidente: è colui che ha il compito di dirigere e amministrare l’Associazione insieme al C.D.; ha il compito di tenere e compilare il registro dei progetti. Deve essere sempre presente alle riunioni; può mancare solamente in caso di gravi motivazioni facendo pervenire in forma scritta le motivazioni al C.D. Deve inoltre promuovere e ideare l’operato dell’Associazione insieme al C.D..
Il Presidente viene votato da tutti gli aventi diritto al voto e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.
Il Presidente, in ogni mandato, rimane in carica per tre anni; può essere rieletto lo stesso membro per massimo due mandati consecutivi.
Ha il potere di agire in nome e per conto dell’Associazione.

• Il Vicepresidente: è colui che sostituisce il Presidente nel suo ruolo in caso di assenza. In tale occasione assume i diritti e i doveri del Presidente.
Fa parte del C.D., quindi ha l’obbligo di presiedere alle riunioni tranne in caso di gravi motivazioni facendo pervenire in forma scritta le motivazioni al C.D.
Il Vicepresidente viene votato da tutti gli aventi diritto al voto e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.
Il Vicepresidente, in ogni mandato, rimane in carica per tre anni; può essere rieletto lo stesso membro per massimo due mandati consecutivi.
Ha il potere di agire in nome e per conto dell’Associazione su delega del Presidente con approvazione del C.D..

• Il Segretario: è colui che gestisce e amministra i fondi dell’Associazione; ha il compito di tenere e compilare il registro di cassa e il registro dei Soci.
Fa parte del C.D., quindi ha l’obbligo di presiedere alle riunioni tranne in caso di gravi motivazioni; in tal caso vale la regola come per il Presidente.
Il Segretario viene votato dal C.D. e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.
Il Segretario, in ogni mandato, rimane in carica per tre anni; può essere rieletto lo stesso membro per massimo due mandati consecutivi.
Ha il potere di agire in nome e per conto dell’Associazione su delega del Presidente con approvazione del C.D..

• I Consiglieri: sono coloro che rappresenteranno tutti i Soci nelle riunioni del C.D.. All’interno del C.D. saranno presenti 4 consiglieri.
Fanno parte del C.D., quindi hanno l’obbligo di presiedere alle riunioni tranne in caso di gravi motivazioni; in tal caso vale la regola come per il Presidente.
I Consiglieri vengono votati da tutti gli aventi diritto al voto e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.
I Consiglieri, in ogni mandato, rimangono in carica per tre anni; possono essere rieletti gli stessi membri per massimo due mandati consecutivi.

In caso di assoluta necessità l’Assemblea dei Soci può nominare un commissario con il compito di amministrare l’Associazione e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo.
La carica all’interno del C.D. si può perdere per le stesse motivazioni descritte nell’art. 8.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei soci

L’Assemblea ordinaria dei Soci è l’organo primario dell’Associazione; solo i Soci regolari possono parteciparvi. Le sue delibere sono sovrane. L’Associazione si riunirà minimo una volta l’anno, entro e non oltre il 30 aprile (per approvazione bilancio anno prec. e approvazione preventivo a.c.). Il C.D. dovrà essere presente, salvo gravi motivazioni, per presiedere l’Assemblea.
Il C.D. NON ha diritto di voto per l’approvazione dei bilanci. Le votazioni saranno per alzata di mano (escluso per l’elezione del C.D. che sarà a scrutinio segreto) e sarà accettata massimo una delega a Socio (deleghe valide anche per il calcolo del quorum alla prima convocazione) e le decisioni saranno a maggioranza dei voti (50%+1).
La data per l’Assemblea ordinaria sarà stabilità dal C.D. previa votazione e sarà inviata a tutti i Soci la convocazione con gli o.d.g. in oggetto.
La convocazione deve essere fatta minimo sette (7) gg. prima della riunione.
Tutte le assemblee devono essere accompagnate da verbale.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere convocata l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
Durante queste assemblee saranno discusse idee e obiettivi da raggiungere nell’ambito degli scopi dell’Associazione e qualunque altra problematica.
Anche queste assemblee devono essere accompagnate da verbale.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione Quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere orario e luogo di svolgimento per entrambe le convocazioni.

Art. 13

Assemblea del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunirà minimo due volte durante l’anno anche per via telematica (Skype).
Il Presidente convoca per via telematica o scritta i membri del Consiglio comunicando le tematiche dell’incontro. Anche in questo caso, limitatamente ai 7 membri, sarà necessaria la presenza del 50%+1 del C.D..
Le decisioni verranno prese a maggioranza dei votanti e mai a scrutinio segreto; NON verranno accettati i voti “in delega”.
Il Consiglio si deve riunire per i seguenti scopi:
• approvazione dei nuovi Soci;
• ideazione, organizzazione e gestione di convegni, corsi, giornate tematiche e workshop;
• qualsiasi altra ragione riguardante l’ordinaria gestione dell’Associazione stessa.
La convocazione deve essere fatta minimo sette (7) gg. prima della riunione.
Tutte le riunioni del C.D. devono essere accompagnate dal verbale.

Art. 14

Assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo

Per questioni di assoluta urgenza il C.D. si può riunire straordinariamente. Valgono le regole all’Art. 13 fatta eccezione per la convocazione che, potendo sfruttare Skype e trovando l’accordo tra i membri del C.D., può essere fatta minimo 24 ore prima dell’incontro. Anche queste riunioni dovranno essere accompagnate dal verbale.

Art. 15

Votazioni durante le Assemblee dei Soci

Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell’Associazione come Soci, purché abbiano conseguito la maggiore età. Le votazioni avverranno per alzata di mano e le decisioni verranno prese a maggioranza dei votanti (50%+1); verranno accettati i voti “in delega”(massimo una a Socio).
Nel caso in cui si debba decidere tra più opzioni e non si raggiunga il 50%+1 verrà immediatamente organizzato il ballottaggio tra le due più votate.
Nelle votazioni per l’elezione delle cariche del C.D., che avverranno con scrutinio segreto, verranno eletti il Presidente e i sei Consiglieri con due distinte votazioni.
I Soci dovranno indicare :
• una preferenza tra i candidati alla carica di Presidente (in caso di non raggiungimento del 50%+1 si effettuerà il ballottaggio tra i due candidati più votati);
• due preferenze tra i candidati alle cariche di Consiglieri (non sarà necessario raggiungere il 50%+1 ma saranno eletti i sei candidati più votati; nel caso in cui non si arrivi a sei eletti, si farà nuova votazione per assegnare le cariche mancanti).
Durante la prima riunione del C.D. verranno suddivise le diverse cariche tra gli eletti.

Art. 16

Utilizzo delle quote

Le quote saranno inserite in un apposito registro contabile, tenuto e gestito dal Segretario.
Le quote serviranno per finanziare l’organizzazione di eventi, workshop, convegni ed attività al fine di dare possibilità di professionalizzazione ai Soci.
Saranno utilizzati anche per sostenere progetti di conservazione in-situ e promuovere attività scelte dal C.D. con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della conservazione della natura.

Art. 17

Registri

L’Associazione dovrà redigere tre registri obbligatori:
• il registro di Cassa; sarà gestito dal Segretario e al suo interno verranno scritte le entrate e le uscite, comprese le quote dei Soci; il registro verrà approvato dal C.D. in ogni riunione (parallelamente verrà presa in considerazione la “lista movimenti” c/c se esistente);
• il registro dei Soci; sarà gestito dal Segretario e al suo interno verranno scritti i dati identificativi di ogni Socio; il registro deve essere aggiornato ogni volta che un nuovo Socio entri a far parte dell’Associazione o ogni volta che un Socio ne esca; il registro verrà approvato dal C.D. in ogni riunione;
• il registro dei Progetti; sarà gestito dal Presidente e al suo interno saranno inseriti tutti i progetti selezionati dall’Associazione. Per ogni progetto dovranno essere inseriti la descrizione e il piano di lavoro.

Art. 18

Regolamento interno

Un Regolamento Interno può essere redatto dal C.D. e deve essere approvato dall’ Assemblea dei Soci. Il Regolamento potrà servire per chiarire alcuni punti dello Statuto.

Art. 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere pronunciato solamente in occasione di una Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad un’ Associazione con le stesse finalità ovvero sarà devoluto a un progetto di conservazione per la salvaguardia della natura, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/96 e D.Lgs. 460/97 o art.90 legge 289/02 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Norme applicabili

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.

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